Obbligo rimozione eternit
Obbligo di rimozione eternit. Purtroppo ogni manufatto costruito in cemento-amianto, oltre ad avere una lunga durata e resistenza, si è rivelato assai nocivo per la salute delle persone e dell’ambiente. Pericolosità frutto della potenziale liberazione di fibre di amianto che, anche a fronte di basse esposizione, conducono a un preciso tumore polmonare, conosciuto come mesotelioma pleurico.
Tuttavia l’obbligo di rimozione eternit non si realizza se le coperture o gli altri dispositivi restano in buone condizioni. Non è comunque consentito il commercio, la vendita e neppure l’utilizzo delle parti rimosse. Parti che vanno reputate rifiuto e quindi conferite in una discarica autorizzata (non sono legittime tecniche di smaltimento quali interramento, rilevati stradali, incenerimento e altre ancora).
In caso di obbligo di rimozione eternit le operazioni da compiere devono essere realizzate in rispetto dell’integrità del materiale. Ed è prevista l’installazione di una nuova copertura in sostituzione di ciò che è stato rimosso (rif. leg. D.M. 06.09.1994). In alternativa possiamo procedere con la sovracopertura.
In questo caso è necessario un intervento di confinamento installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che è lasciata in sede in modo tale da mantenere la struttura portante.
Un’ulteriore alternativa è l’incapsulamento. Possono venire impiegati prodotti impregnanti, che vanno a penetrare nel materiale legando tra loro le fibre di amianto con la matrice cementizia. Mentre i prodotti ricoprenti vanno a costituire una spessa membrana sulla superficie della struttura in oggetto.
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argp