Normativa smaltimento amianto: la sentenza del T.A.R. Toscana
Nello specifico il caso preso in esame dal T.A.R. è relativo all’obbligo di rimozione di una tettoia in amianto stabilito da un provvedimento comunale. In osservanza della legge n. 257 del 27 marzo 1992, che regola la messa in atto delle misure di bonifica e di decontaminazione delle aree soggette all’inquinamento da amianto, il T.A.R. non ha imposto l’obbligo indiscriminato di rimozione e di smaltimento dei materiali già esistenti che contengono amianto.
Il T.A.R. Toscana ha invece stabilito il divieto di estrazione, importazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto. In particolare il tribunale ha ricordato l’art 3, comma 1 della legge vigente, che definisce che la concentrazione di fibre di amianto, nei luoghi adibiti alla bonifica, alla trasformazione e allo smaltimento di questo materiale, non può superare i valori limite previsti dall’art 31 del D. Lgv n. 277 del 15/08/1991.
Stando all’interpretazione della normativa smaltimento amianto fatta dal TAR si evince che non vi è l’obbligo generalizzato di rimuovere i manufatti contenenti amianto già utilizzati negli edifici ad uso privato, prima dell’entrata in vigore della Legge 257/94. Fanno eccezione gli edifici il cui stato di manutenzione renda evidente il pericolo di dispersione delle relative fibre.