Detrazioni fiscali per smaltimento eternit
La sua diffusione e utilizzazione ha subito un definitivo arresto, attraverso la legge n°257 del 1992, che da un lato ne ha riconosciuto la pericolosità in maniera inequivocabile, dall’altro ha previsto una serie di piani e di interventi per la bonifica del territorio dello Stato italiano.
Il Decreto cosiddetto Salva Italia che ha snellito le procedure e definito le caratteristiche per l’accesso alle detrazioni, ha confermato nella sostanza che è possibile beneficiare di una detrazione fiscale, che abbatterà l’imposta dovuta all’Erario , nella misura del 36% e del 55% ( fruibile solo nel caso di smaltimento di eternit e di contestuale coibentazione)per la parte di costi da sostenere per lo smaltimento dei tetti in eternit o di strutture similari e la contestuale effettuazione di interventi di efficienza energetica che permettano una riqualificazione energetica.
La detrazione di cui sopra è cumulabile con eventuali benefici fiscali assegnabili secondo la legge per la coibentazione realizzata.
Le detrazioni sono dilazionate in 10 anni e non possono in nessun caso superare il tetto fissato pari a € 48.000,00, importo che include lavori eventualmente effettuati dopo il 1998.
I lavori di bonifica vengono inclusi e considerati nella categoria degli impieghi agevolabili ad abitazioni che hanno carattere prevalentemente residenziale.
Per ciò che concerne invece la manutenzione ordinaria e straordinaria è previsto un abbattimento del regime iva al 10%
- – possono beneficiare sia le persone fisiche che le persone giuridiche proprietari o destinatari di immobili oggetto di intervento di riqualifcazione.
- – la detrazione fiscale può essere ripartita in soli 3 anni oppure da 3 a 10 anni
- – i tetti massimi di detrazione variano dai 30.000,00 ai 100.000,00
- – quando l’intervento di “rimozione e di smaltimento dell’amianto” precede la realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili, il nuovo Conto Energia prevede una maggiorazione pari al 10% sulla tariffa incentivante.
- – se la ricostruzione della nuova copertura viene realizzata con criteri che rispondano precisamente ai requisiti della “riqualificazione energetica dell’edificio” è previsto il riconoscimento di un ulteriore premio percentuale, che sarà assegnato in proporzione al recupero di efficienza energetica conseguito.